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Chiarimento

  • Buongiorno, dopo un’attenta ed approfondita analisi delle specifiche tecniche della fornitura contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, siamo a segnalare che, sia per quanto riguarda le ecoisole informatizzate che per quanto riguarda il sistema informatico, tali caratteristiche risultano a nostro avviso tanto peculiari da essere identificative di un particolare prodotto e pertanto di uno specifico produttore. Infatti, dette caratteristiche appaiono del tutto escludenti e non consentono la proposta di soluzioni equivalenti o superiori per funzionalità e prestazionalità. Ciò risulta in evidente contrasto con il principio generale del Favor partecipationis che deve sempre consentire la più ampia partecipazione alle procedure di gara a tutela della massima concorrenza e non risulta coerente con il principio di non discriminazione. Chiediamo pertanto una revisione delle Specifiche Tecniche della Fornitura contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto ed una congrua proroga del termine di scadenza della gara, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura che possa così consentire alla Stazione Appaltante di valutare tra i vari prodotti equivalenti esistenti sul mercato e selezionare operatori economici in grado di garantire, anche sul piano economico, una specifica affidabilità e un’idonea organizzazione d’impresa data l’entità e le caratteristiche dell’appalto. Restiamo in attesa di Vostro cortese e solerte riscontro e, con l’occasione, inviamo i nostri più cordiali saluti EUROSINTEX SPA

    Domanda del: 02/08/2024 aggiornata il 02/08/2024
  • In relazione alle informazioni richieste anche alla luce dei chiarimenti acquisiti dai progettisti si evidenzia che tutta la documentazione di gara, ed in particolare il Capitolato Speciale di Appalto ed il dettaglio delle specifiche tecniche della fornitura, è stata predisposta con la finalità di consentire il massimo confronto competitivo fra gli operatori economici e di ammettere quindi ogni offerta avente oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto in applicazione del criterio dell’equipollenza funzionale. Pertanto le specifiche tecniche indicate nel CSA non escludono l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto, anche se privo delle specifiche prescritte. Quindi risulteranno ammesse tutte le offerte per le quali sarà riscontrata l’equivalenza funzionale alle caratteristiche indicate nel Capitolato. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici nonché il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza nei confronti dei potenziali concorrenti si ritiene opportuno concedere una proroga dei termini.

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