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Spett.le Ente, in merito ai requisiti di partecipazione indicati alla lettera ``b`` del punto 6.3 del disciplinare si chiede se il requisito della certificazione iso 45001 si tratta di refuso. La certificazione ISO 45001 viene richiesta per gli appalti che hanno ad oggetto Lavori e non Servizi, infatti riguarda la sicurezza sul posto di lavoro necessaria nei cantieri e non negli appalti che hanno ad oggetto prestazioni di servizi come quello oggetto di gara. Si chiede pertanto di voler rettificare il punto riguardante tale requisito. Come più volte indicato dall`ANAC bisogna garantire il ``favor partecipationis`` distinti saluti
Domanda del: 24/07/2024 aggiornata il 24/07/2024 -
Chiarimento n. 4 Si precisa che il riferimento contenuto nell’art. 6.3 del disciplinare alla certificazione ISO 45001 non costituisce un refuso, essendo, all’opposto, un requisito di qualificazione richiesto ai fini dell’ammissione alla gara. Si evidenzia al riguardo che, contrariamente a quanto asserito nel quesito, la certificazione ISO 45001 non riguarda unicamente il settore dei lavori, ma è una certificazione a valenza trasversale, applicabile sia nel settore dei lavori che dei servizi e delle forniture, in quanto finalizzata a rendere i posti di lavoro sicuri e salubri, prevenire gli infortuni sul lavoro e i problemi di salute, migliorare la salute e la sicurezza in modo proattivo. Come tale, essa è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, dal tipo e dall’attività svolta.