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Chiarimento

  • QUESITO Ci riferiamo al primo quesito della FAQ n.2 pubblicata in data odierna inerente il requisito del fatturato conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto, per manifestare perplessità in merito alla risposta fornita che segue: “il valore del fatturato conseguito nel settore di attività oggetto di appalto deve intendersi pari al 50% del fatturato globale dell’impresa nell’ultimo triennio (2015-2016-2017)”. La scrivente cooperativa possiede un fatturato nel triennio superiore ad € 150.000.000,00, di cui circa € 15.000.000,00 (circa 10 %) in “Servizi Sociali”. Secondo la risposta da voi fornita, pur possedendo un più che significativo valore di fatturato tale da consentire “… un preliminare e propedeutico apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla procedura, al fine di elidere il rischio di interruzione futura del servizio … a causa di contingenze economiche della affidataria”, si troverebbe nell’impossibilità a partecipare alla gara in questione in quanto dovrebbe possedere un fatturato nel settore di attività oggetto di appalto pari al 50 % di quello globale nel triennio e, cioè, € 75.000.000,00! Ci troveremmo difronte al paradosso per cui una ditta concorrente che ha un fatturato globale nel triennio pari ad € 8.000.000,00 (circa una volta e mezzo il valore stimato dell’appalto) di cui € 4.000.0000,00 (50% del fatturato complessivo globale) conseguito nel settore, sia legittimata a partecipare alla gara, mentre alla scrivente che, ricordiamo, ha un fatturato globale nel triennio superiore ad € 150.000.000,00 di cui “solo” € 15.000.000,00 nel settore oggetto di gara, non è consentito! Chiediamo, pertanto, di riconsiderare la risposta alla suddetta FAQ, dovendo intendersi tale requisito come 50% di € 7.965.811,35 (una volta e mezzo il valore stimato dell’appalto), importo più che rappresentativo dell’affidabilità di un’impresa.

    Domanda del: 03/08/2018 aggiornata il 07/08/2018
  • RISPOSTA Con riferimento al requisito del fatturato minimo, alla luce delle considerazioni svolte nel quesito posto, alla luce altresì delle potenziali criticità rilevate e passibili di configurarsi in sede di ammissione delle imprese alla gara, coerentemente con i fini perseguiti dagli artt. 83 e 86 del codice appalti, nonché dai fini perseguiti dallo stesso art. 4 del disciplinare e della massima partecipazione alla procedura di gara, si precisa, in parziale rettifica alla risposta fornita alla F.A.Q. n. 2, che la predetta disposizione del disciplinare può essere interpretata anche nel senso che il fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, di cui le imprese devono essere in possesso, deve essere pari al 50% del valore dell’appalto (€ 7.080.721,20 oltre IVA come per legge).

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