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Chiarimento

  • D-Fra i "Requisiti di capacità economica e finanziaria" sono richieste "Idonee referenze bancarie in originale rilasciate da 2 (due) istituti di credito". Tale richiesta, già censurata più volte dall'ANAC, viene ritenuta eccessiva anche dal TAR del Veneto che con la sentenza n.331 del 23 marzo ha affermato che è sufficiente 1 referenza bancaria  Si consideri inoltre che la legislazione corrente chiede che tutti le movimentazioni bancarie relative ad un appalto devono transitare su un "conto dedicato" e quindi un altro istituto di credito non solo non è richiesto ma difficilmente potrebbe dare tali garanzie non essendo coinvolto nella gestione finanziaria.

    Domanda del: 06/11/2017 aggiornata il 06/11/2017
  • R- Se è vero che la tendenza giurisprudenziale volge a considerare non rigido il requisito sopraindicato va al contempo evidenziato che la richiesta di idonee referenze bancarie rilasciate da 2 istituti di credito segue una consolidata prassi che può riscontrarsi in numerose procedure di gara anche e soprattutto in materia di autovelox che non ha costituito e non costituisce un limite insormontabile per le ditte interessate.Viene in ogni caso a supporto quanto prevede l’articolo 86 comma 4 del D.lgs 50/2016 che prevede “Di norma la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII parte I.

    Quest’allegato esplicita quanto segue “ Di regola la capacità economica e finanziaria può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

    a)Idonee dichiarazioni bancarie

    Si evidenzia l’espressione plurale.

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