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Chiarimento

  • D- Nel disciplinare di gara come Requisiti di capacità tecnica è indicato:

    "In caso di concorrente consorziato o raggruppato il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, nella misura di almeno il 60% dalla capogruppo e da ciascuna impresa mandante per almeno il 10%, fermo restando che l'intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto all'impresa singola"

    Con questa indicazione è inibito la partecipazione di "raggruppamenti verticali"; la previsione generalizzata di partecipazione dei RTI è prevista per la partecipazione di aziende che svolgono attività separate e che ciascuna apporta le proprie professionalità. Prescrivere che tutte le aziende partecipanti abbiano, sia pure in proporzione, gli stessi requisiti impone che tutte le aziende siano in grado di fare tutto potendo le stesse anche partecipare singolarmente all'appalto. Svilendo per l'appunto l'obbiettivo del legislatore di ampliare il più possibile la platea dei partecipanti.

    Domanda del: 06/11/2017 aggiornata il 06/11/2017
  • R- La nostra previsione è in linea con la normativa di settore

    Come noto l’articolo 83 del D.lgs 50/2016 disciplina i criteri di selezione e prevede al comma 8 quanto segue Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  In questo senso va vista quanto da noi indicato.

    Ma non solo. Come noto il raggruppamento verticale si configura quando per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie.

    Infatti l’articolo 48 comma 2 del D.lgs 50/2016 chiarisce “Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie;

    Infatti una recente sentenza del TAR Campania SA sentenza 2016 infatti fa comprendere come la distinzione di raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale con riferimento allo specifico procedimento di gara presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quella secondaria; pertanto ove la lex specialis di gara non rechi la suddetta distinzione indicando quale oggetto dell’affidamento un servizio unitario pur articolato in diversi segmenti attuativi, la qualificazione come orizzontale di un raggruppamento è coerente con la disciplina di gara, in assenza dei presupposti (correlati alla menzionata distinzione ad opera del bando delle prestazioni oggetto di affidamento) per la configurazione di un raggruppamento di tipo verticale

    La natura delle prestazioni richieste considerate come un tutt’uno (software per la gestione completa iter gestionale derivante dall’accertamento delle infrazioni al Codice della Strada, servizi sussidiari all’accertamento delle infrazioni al Codice della Strada e locazione di apparato mobile e fissi per il rilevamento elettronico per il controllo dei flussi di traffico) si addice alla nostra impostazione.

     

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