Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Premesso che: - ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di Gara viene prevista la possibilità di subappalto, previa indicazione, tra l'altro, della terna dei subappaltatori; - ai sensi dell'art.23 del CApitolato, viene indicato quale importo massimo subappaltabile, il 30% dell'importo contrattuale; CONSIDERATO che: - l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come novellato dal D.L. 32/2019 e dalla Legge di conversione n.55/2019, ha eliminato la prescrizione di dover riportare la terna dei subappaltatori, - e che l'importo massimo subappaltabile è stato esteso al 40% dell'importo complessivo del contratto; si chiede di confermare che, quanto riportato nel disciplinare di gara e nel CSA, si tratta di refuso. distinti saluti

    Domanda del: 14/10/2019 aggiornata il 14/10/2019
  • Ai sensi della vigente normativa (D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019) l’indicazione della terna di subappaltatori richiesta all'art. 21 del Disciplinare di Gara è da considerarsi un refuso. Non è quindi obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori con eliminazione delle relative verifiche, in sede di gara, di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti D.L.gs 50/2016.

Vai all'elenco dei chiarimenti